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La normativa sul riscaldamento

La Legge italiana prevede che durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione invernale, la temperatura non deve superare

  •  18 °C + 2 °C di tolleranza negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili
  • 20 °C + 2 °C di tolleranza in tutti gli altri edifici.

 

Invece, durante la stagione estiva la temperatura negli ambienti raffrescati non deve essere minore di 26 °C – 2 °C di tolleranza per tutti gli edifici.

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L’accensione degli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale è consentita in un periodo mensile e giornaliero ben definito, che varia secondo 6 zone climatiche in cui è divisa l’Italia. Dalla più calda alla più fredda:

  • Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo;
  • Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo;
  • Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;
  • Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;
  • Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
  • Zona F: nessuna limitazione

 

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